L’affidamento di fatto è compatibile con il rigore formale previsto dall’art.117, comma 1° T.U.B., atteso che il 2° comma del medesimo art. 117 T.U.B. attribuisce al CICR il potere di prevedere una forma diversa “per particolari contratti”, quando sussistano motivate ragioni tecniche.
La Banca d’Italia, con la circolare del 24 maggio 1999 ha, inoltre, escluso l’obbligo della forma scritta “per operazioni o servizi già previsti in contratti redatti per iscritto (ad esempio conto corrente di corrispondenza)”.
Pertanto, l’espressa facoltà di concedere affidamenti prevista nel contratto di conto corrente bancario o la previsione nel medesimo contratto di diversi tassi di interesse secondo l’utilizzo del conto “entro i limiti del fido” o “oltre fido” è sufficiente ad assolvere il requisito di forma scritta sopra indicato.
Nelle ipotesi di affidamento di fatto da parte della banca non è possibile individuare una soglia dell’affidamento stesso e, pertanto, le rimesse del correntista non sono qualificabili come solutorie.
Gli elementi da cui desumere l’esistenza di un affidamento per facta concludentia sono costituiti: a) dalla stabilità e non occasionalità dell’esposizione a debito; b) dall’assenza di richiesta di rientro o di iniziative di revoca; c) dall’applicazione di una commissione di massimo scoperto; d) dall’applicazione di distinti tassi debitori; e) dalla mancanza di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi.
La mancata contrattualizzazione del contratto di apertura di credito, nonché la mancata pattuizione dei relativi tassi di interesse costituisce violazione dell’art. 117 comma 4 T.U.B. con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui al successivo comma 7 (Cfr. Tribunale di Cremona sentenza n. 585/2018 pubblicata il 22.10.2018).
La mancata indicazione dei criteri di calcolo della C.M.S., benché pattuita, comporta l’illegittimità della stessa.
Scarica >> Trib. Taranto, Sent. 11-4-18 n. 980