In materia di contestazioni sui moduli fideiussori, si sta consolidando un orientamento giurisprudenziale favorevole alla difesa del fideiussore, in quanto i tribunali di merito sembrano essere sempre più propensi a riconoscere che le fideiussioni, che contengono determinate clausole, generalmente indicate agli artt. 2, 6 e 8 dei moduli redatti in modo conforme allo schema ABI, sono da considerarsi in contrasto con la normativa antimonopolista.
Lo schema predisposto dall’ABI, invero, è stato dichiarato nullo dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, perché contente clausole di “reviviscenza” di deroga all’art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza” lesive della concorrenza ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge Antitrust (legge n. 287/1990).
Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 275 del 21 marzo 2019, si è pronunciato in maniera innovativa, stabilendo un importante precedente in materia. Il Giudice, in particolare, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai Clienti contro la Banca, riconoscendo:
- La piena ammissibilità della domanda di nullità delle fideiussioni, ancorché proposta in corso di causa (ed entro i termini perentori fissati ai sensi dell’art. 183 c.p.c.), “in ragione della rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale ex art. 1421 c.c., anche in appello o in cassazione e per ragioni diverse da quelle allegate dall’istante, in quanto pertinente ad un diritto autodeterminato (cfr. Cass. sez. un. 2014 n. 26242)”;
- la competenza del Tribunale ordinario a decidere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sulla nullità delle specifiche clausole fideiussorie, atteso che la relativa eccezione di incompetenza avrebbe dovuto essere sollevata tempestivamente, alla prima udienza. Il Tribunale di Perugia, peraltro, con l’Ordinanza del 18.04.2019 (cfr. www.bancheepoteri.it26.4.2019), si è successivamente pronunciato conformemente sulla questione della competenza territoriale, stabilendo che la cognizione, riservata al Tribunale delle Imprese di Milano – Roma – Napoli in ragione della suddivisione territoriale, può comunque essere attribuita al Giudice Ordinario del diverso Tribunale adito con l’opposizione a decreto ingiuntivo, nella misura in cui l’accertamento venga svolto in via incidentale e non con effetto di giudicato, al fine di paralizzare la pretesa creditoria dell’istituto di credito;
- la nullità assoluta del contratto fideiussorio, sancita anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 29810/2017), contenente clausole ritenute nulle ex art. 1418 c.c., per violazione della normativa imperativa di cui all’art. 2 della legge n. 287 del 1990, la quale – viene espressamente ribadito – “non riguarda esclusivamente il negozio giuridico originario postosi all’origine della successiva sequenza comportamentale, ma si estende a tutta la più complessiva situazione anche successiva al negozio originario la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo alla concorrenza (cfr. Cass. 2017 n. 29810)”.
Le clausole in questione, segnatamente quelle che assicurano la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell’obbligazione principale, peraltro, sono tali da incidere sulla causa concreta del negozio, costituente anche per effetto di dette clausole un contratto autonomo di garanzia e, dunque, anche in virtù di ciò, il Tribunale ha riconosciuto che la nullità del contratto riguarda la fideiussione nella sua interezza.
La sentenza del Tribunale di Pesaro, pertanto, assume un rilievo importante nell’ambito della tutela dei fideiussori, in quanto i moduli redatti in conformità allo schema ABI risultano ancora oggi molto utilizzati dalle banche, nonostante il citato provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 che ne censura, ormai da quattordici anni, la nullità.
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