“SALDO ZERO” e onere della prova

CONDIVIDI ARTICOLO:

“SALDO ZERO” e onere della prova

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 2 Maggio 2019 n. 11543, ha affrontato l’annosa questione dell’applicazione del c.d. “Saldo Zero” nelle cause bancarie concernenti i rapporti di conto corrente, ove si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto.

È noto che, a norma dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento di una domanda giudiziale grava sulla parte attrice. 

La giurisprudenza è, pertanto, consolidata nel ritenere che, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi bancari ultralegali o anatocistici, la banca abbia l’onere di produrre tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del conto corrente fino alla chiusura, laddove sia la banca ad agire in giudizio, ad esempio con un Decreto Ingiuntivo finalizzato ad ottenere il pagamento delle somme corrispondenti ai saldi debitori del correntista. 

Viceversa, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione dell’intera serie degli estratti conto.

La ragione di tale conclusione è dovuta alla considerazione che, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi e/o le spese, la produzione degli estratti conto a partire dal momento dell’inizio del rapporto consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell’avere con l’applicazione del tasso legale, di determinare l’eventuale credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto della illegittima capitalizzazione delle somme non dovute.

Allo stesso risultato, invero, non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi al momento della chiusura del conto, in quanto tale saldo discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni di interessi/spese non dovute.

Il problema sorge quando l’onere probatorio viene adempiuto solo parzialmente, con la produzione di una parte soltanto degli estratti conto.

La soluzione adottata dai giudici di legittimità è piuttosto articolata e parte dal presupposto secondo cui “l’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova cui ricostruire le movimentazioni del rapporto”, potendo il giudice far riferimento ad altri elementi come “le contabili bancarie riferite a singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili”così come la stessa Corte aveva affermato in precedenti pronunce (Cfr. Cass. n. 10692/2007, Cass. n. 23974/2010), ovvero avvalersi di un consulente tecnico d’ufficio (Cfr. Cass. n. 14074/2018, Cass. 31187/2018, Cass. 5091/2016) o, ancora, ricorrere alle regole di cui agli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c. valorizzando altresì il comportamento processuale delle parti.

Ciò posto, secondo la Corte,

  1. laddove la produzione degli estratti conto da parte della banca, attrice in giudizio (anche in via sostanziale), sia incompleta, in quanto mancante di quelli che dovrebbero documentare la prima frazione del rapporto, è consentito al giudice di merito di valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo a partire dal quale risultano prodotti gli estratti conto. Pertanto, ove vi siano elementi probatori che consento di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti conto sono mancati abbia maturato un credito ancorché indeterminato, piuttosto che un debito, è possibile assumere, come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il cd. “saldo zero”. La neutralizzazione del saldo, secondo la Cassazione, invero, non si fonda su “quei criteri presuntivi o approssimativi che la giurisprudenza di questa Corte reputa giustamente inutilizzabili ai fini della ricostruzione delle movimentazioni del conto; essa costituisce piuttosto naturale derivazione dell’applicazione delle regole di cui agli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c”.
  2. al contrario, in mancanza di suddetti elementi probatori, la domanda di pagamento della banca dev’essere respinta per il mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sulla banca medesima che aveva intrapreso il giudizio;
  3. nel caso opposto, ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione dell’indebito e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, anche in tal caso si dovrà procedere alla ricostruzione del rapporto sulla base di tutti quegli elementi probatori che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento, con la possibilità di prendere in considerazione anche ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell’arco di tempo si sia maturato un credito per il cliente stesso. Tuttavia, in mancanza delle prove sopraelencate, “dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate il detto saldo”emergente dal primo degli estratti conto prodotti, che, comunque, risulta essere il dato più sfavorevole allo stesso attore.

Dopo un breve accenno all’ipotesi delle reciproche domande riconvenzionali delle parti, la Corte conclude enunciando il seguente principio di diritto, che può assumere un’importante rilevanza nell’ambito del contenzioso bancario:

“Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; b) nel caso di domanda proposta dal correntista l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell’intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore”.

Scarica >> Cass. civ. sent. n. 11543 del 2 Maggio 2019