Il Tribunale di Cremona, con la recente sentenza n. 227 del 28 marzo 2019, afferma un importante principio in tema di piano di ammortamento alla francese, discostandosi dalle conclusioni del proprio CTU e dichiarando la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario ex art. 1284, comma 3, c.c., per indeterminatezza della clausola inerente al tasso degli interessi in ragione del regime di capitalizzazione composta insito nel piano di ammortamento alla francese allegato al mutuo medesimo e stabilendo, dunque, che il piano di ammortamento venga ricalcolato a rata costante in regime di capitalizzazione con interesse semplice al tasso legale.
Occorre, in primo luogo, precisare che, a prescindere dalla questione dell’anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, sulla quale la scienza matematica più recente non ha più dubbi (Cfr. A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali “Anatocismo e ammortamento di Mutui alla francese. Manuale per le professioni di magistrato, dottore commercialista e avvocato”– www.attuariale.eu), non può fondatamente mettersi in discussione che la formula di calcolo della rata costante con il metodo francese, comporta la produzione di maggiori interessi derivanti, appunto, dalla capitalizzazione con il metodo degli interessi composti.
Il capitale via via rimborsato, invero, è produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili perché non giunti a scadenza, ossia interessi in corso di maturazione. In applicazione di tale piano di ammortamento, infatti, gli interessi risentono della capitalizzazione insita nella formula di matematica finanziaria propria della capitalizzazione con gli interessi composti, strutturata sulla produzione di interessi in misura esponenziale.
Secondo il Tribunale di Cremona, peraltro, “il piano di ammortamento ha valore precettivo nella misura in cui è coerente in ogni suo aspetto con le previsioni contenute nel mutuo, rispetto al quale si pone come accordo esecutivo. Laddove il piano aggiunga elementi non previamente esplicitati nel contratto di mutuo, ad esempio riportando la misura con cui le rate sono ripartite in quota interessi e quota capitale, ma senza indicare che il regime finanziario è in capitalizzazione composta e quindi determina la produzione di maggiori interessi dovuti ad un’esazione anticipata rispetto alla scadenza delle rate, non è in grado di sanare l’indeterminatezza della clausola”.
L’applicazione del tasso nominale annuo (cd. TAN) convenuto in contratto senza alcuna specificazione del regime di calcolo dell’interesse, infatti, determina una sottostima dell’onere economico posto a carico del mutuatario al quale, così come argomenta la dottrina a cui fa riferimento la sentenza in esame, “per lo più sfugge la dinamica esponenziale del tasso composto: intuitivamente non è così facile, anche per soggetti culturalmente emancipati ma non specializzati nella materia, percepire e acquisire consapevolezza della diversa dimensione del monte interessi che si viene a creare in un finanziamento a tasso composto rispetto a un finanziamento a tasso semplice”.
Secondo costante giurisprudenza, inoltre, “la criticità insorge se nel contratto di finanziamento con piano di ammortamento alla francese (a rata costante) è riportato il TAN ma non è convenuto né il regime finanziario, né il riferimento del calcolo degli interessi – al capitale in scadenza o al debito residuo – e nell’allegato vengono riportati dei valori numerici che all’operatore retail, privo di un’expertise specifica, nulla dicono di tale scelte”.
Se il medesimo TAN, invero, “può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l’esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilià imposto dall’art. 1284 c.c.” (cfr. Cass. n. 25205/2014; conf. Cass. n. 8028/2018).
È pacifico che a norma dell’art. 1284, comma 3, c.c., gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale, in presenza di una nullità parziale del contratto per violazione di una norma imperativa.
Qualora non possa affermarsi la conformità a detta norma del criterio di determinazione degli interessi ultra-legali indicato nel contratto medesimo, quindi, viene a mancare il requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, richiesto a pena di nullità dalla disciplina generale dei contratti ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c.
La giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, che “affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”(Cass. sent. n. 12276/2010).
Appare, infine, doveroso sottolineare che, ai sensi dell’art. 1419 c.c., la nullità delle singole clausole di un contratto, come nel caso di specie la nullità della clausola relativa agli interessi, non implica la nullità dell’intero contratto a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza le clausole inficiate da nullità, in virtù del principio della conservazione del contratto vigente nel nostro ordinamento.
Se è vero, dunque, che i mutuatari non avrebbero stipulato il contratto senza la clausola di determinazione degli interessi risultata nulla per difetto del requisito della determinabilità e della specificità di cui all’art. 1284, comma 3, c.c., allora, sempre in ossequio alla previsione di tale norma, bene ha fatto il Tribunale a disporre il ricalcolo del piano di ammortamento a rata costante in regime di capitalizzazione con interesse semplice al tasso legale, fermi restando gli oneri e le spese pattuiti.
Il Tribunale di Cremona, con la pronuncia in esame ha, pertanto, correttamente applicato l’art. 1284, comma 3, c.c. in modo conforme alla sua stessa ratioe così facendo si è finalmente pronunciato a tutela dell’operatore retail, privo di expertise, che spesso si trova a sottoscrivere contratti di mutuo che risultano non solo svantaggiosi per il cliente ed a favore della Banca, ma addiritturacontra legem.
Si auspica, dunque, che la presente pronuncia rappresenti un precedente importante, in ossequio ai princìpi di legalità e trasparenza alla base del nostro ordinamento.