La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 13846 del 22 Maggio 2019, si è pronunciata nuovamente in materia di fideiussione omnibussancendo, ancora una volta, la nullità assoluta dei contratti che contengono determinate clausole, generalmente indicate agli artt. 2, 6 e 8 dei moduli redatti in modo conforme allo schema ABI. La Suprema Corte, dunque, a distanza di poco più di un anno, ribadisce l’orientamento favorevole alla difesa del fideiussore che si sta consolidando tra i Tribunali di merito.
Com’è noto, il suddetto schema predisposto dall’ABI è stato dichiarato nullo dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contente clausole di “reviviscenza” in deroga all’art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza” lesive della concorrenza, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge Antitrust, cioè della legge n. 287/1990 (V. “La Nullità Assoluta delle Fideiussioni Omnibus” https://www.bancheepoteri.it/2019/05/02/la-nullita-assoluta-delle-fideiussioni-omnibus/)
La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13846/19 cit., pertanto, ha precisato che:
- Il giudice di merito, nell’ambito dell’accertamento della sussistenza di un’intesa anticoncorrenziale ai sensi della richiamata normativa Antitrust non può negare detta intesa soltanto sulla base della mancata presenza, all’interno del richiamato provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005, di diffide o sanzioni.
Conseguentemente, prescindendo dal contenuto prescrittivo del provvedimento della Banca d’Italia, ciò che assume rilievo ai fini dell’accertamento della violazione della normativa comunitaria,“è che i fatti accertati e le prove acquisite nel corso del procedimento amministrativo non siano più controvertibili, né utilizzabili a fini e con un senso diverso da quello attribuito nel provvedimento stesso”.
Nonostante tale accertamento abbia avuto luogo in un procedimento svoltosi tra le imprese e l’autorità competente, infatti, la Corte di Cassazione ribadisce che il provvedimento della Banca d’Italia in veste di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 55/2005 “presentava un contenuto prescrittivo”e richiama plurime pronunce antecedenti al fine di evidenziare l’assunto che il ruolo di prova privilegiata degli atti del procedimento pubblicistico “impedisce che possano rimettersi in discussione proprio i fatti costitutivi dell’affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza, se non altro in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi in quella sede”(Cass. n. 13486/2011).
La Cassazione, invero, stabilisce che “quel che rileva è, dunque, l’accertamento dell’intesa restrittiva da parte della Banca d’Italia: non il fatto che, in dipendenza di tale accertamento, siano state pronunciate diffide o sanzioni”.
- La Corte di Cassazione prosegue stabilendo che il giudice di merito, inoltre, nel pronunciarsi in materia di accertamento di intese anticoncorrenziali non può attribuire valore alla violazione o meno da parte dell’ABI di quanto disposto nel provvedimento della Banca d’Italia.
L’illecito anticoncorrenziale, infatti, va rinvenuto nella coincidenza delle clausole del contratto fideiussorio col testo dello schema contrattuale espressivo della vietata intesa restrittiva e anticoncorrenziale, a prescindere dalla prova della circostanza che l’ABI abbia diffuso o meno il testo delle condizioni generali del contratto di fideiussione contenente le clausole che costituivano oggetto dell’intesa restrittiva vietata ovvero, dopo il provvedimento della Banca d’Italia, abbia diffuso un testo emendato.
Più precisamente, secondo la Cassazione, ciò che rileva è che gli “artt. 2, 6 e 8 … costituiscano lo sbocco dell’intesa vietata”, e cioè che attraverso le dette disposizioni si siano attuati gli effetti della condotta illecita (Cass. S.U. 4.2.2005 n. 2207, nonché Cass. 12.12.2017 n. 29810).
Ne consegue che, i giudici di merito, sulla base del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia n. 55/2005 cit. dovranno limitarsi ad accertare la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali del modulo negoziale applicato in concreto dalla Banca con quelle espressive della vietata intesa restrittiva, traendone le relative conseguenze.
In materia di violazione della normativa Antitrust, invero, accertata la sussistenza di un’intesa illecita “a monte” occorre stabilire se la Banca abbia sottoposto o meno al consumatore finale “un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell’intesa di cui all’art. 2, lett. a), l. n. 287/1990”.
La Corte ci Cassazione, dunque, ha concluso la sentenza in esame affermando il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento dell’esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall’art. 2 L. n. 287/1990, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla Banca d’Italia prima della modifica di cui all’art. 19, comma 11, I. n. 262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall’Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell’intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all’attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all’ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”.
Scarica >> Cass. sent. 22.5.19 n. 13846