La Prima Sezione della Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza del 14 giugno 2019 n. 16081, adita in sede fallimentare, ha rimesso alla pubblica udienza da fissarsi nell’imminenza, la soluzione del problema della validità dei mutui concessi dalle Banche a copertura di precedenti passivi di conto corrente, aventi lo scopo precipuo di attribuire natura di credito ipotecario al precedente credito chirografario alterando in tal modo la par condicio creditorum.
La Corte, prima di rimettere le Parti alla pubblica udienza, ha ricordato che la questione era stata in parte già affrontata dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 10603 del 25 ottobre 1993, secondo cui “l’illiceità cui fa riferimento l’art. 1345 cod. civ. è quella stessa delineata dagli artt. 1343 e 1344 cod. civ. ai fini dell’illiceità della causa, per cui il <<motivo è illecito, e – se comune alle parti e decisivo per la stipulazione – determina la nullità del contratto, quando consiste in una finalità vietata dall’ordinamento, perché contraria a norma imperativa o ai principi di ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta a eludere (mediante la stipulazione di un contratto (di per sé lecito), una norma imperativa>>; <<l’intento delle parti di recare pregiudizio ad altri, quindi, ove non sia riconducibile a una di dette fattispecie, non è illecito, non rinvenendosi nell’ordinamento una norma che sancisca – come per il contratto in frode alla legge – l’invalidità del contratto in frode ai terzi ai quali l’ordinamento appresta, invece, altri rimedi a tutela dei loro diritti>>:non dà, in specie, luogo a nullità del contratto l’intento di frodare i creditori (il cui diritto è altrimenti tutelato, come, ad es., con le azioni revocatorie)”.
Inoltre, la medesima Corte aveva richiamato altresì la successiva pronuncia del26 settembre 2016 n. 19196che, aderendo al suddetto indirizzo, precisava che “la violazione di una norma imperativa, nella specie la invocata disposizione della L. Fall., art. 216, comma 3, non dà luogo alla nullità del contratto ma costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della par condicio creditorum. L’art. 1418 c.c., comma 1, con l’inciso “salvo che la legge disponga diversamente” impone infatti all’interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti dalla norma (cfr. Cass. civ. sez. 3^ del 12 ottobre 1982 n. 5270, n. 6668 del 1° agosto 1987)”.
Stretta tra i suesposti principi, e senza far alcun riferimento all’ulteriore aspetto secondo cui tra il mutuo stipulato per il ripianamento del conto corrente e il medesimo contratto di conto corrente (e/o di apertura di credito in conto corrente) si è instaurato uno stretto rapporto di «collegamento negoziale» che li ha resi interdipendenti e, dunque, senza far riferimento ai principi della nullità del contratto per carenza di causa concreta, che invece sono essenziali, riteniamo che la questione possa non dar luogo a grandi risultati a favore dei clienti bancari.
È evidente, infatti, che in siffatti casi le somme mutuate non sono mai uscite dal patrimonio della Banca mutuante e sono servite solo a pagare un presunto debito che, però, potrebbe rivelarsi inesistente.
Pertanto, laddove il saldo debitore del conto corrente ripianato con il mutuo derivi dall’applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi, tali vizi vengono a ripercuotersi an-che sul contratto di mutuo. Ne deriva che, essendo il mutuo finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente (risultante dall’illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti), lo stesso è nullo per mancanza di causa concreta (Cfr. Trib. Pescara sent. n. 969 del 27.6.2018).
In un contratto simile difetta, infatti, la causa, intesa come interesse concretamente perseguito dalle parti o funzione del singolo e specifico contratto posto in essere e, di conseguenza, lo si deve ritenere nullo per difetto di causa in concreto, ai sensi degli artt. 1418 – 1325, n. 2 c.c.
La nullità, in breve, è anche “una conseguenza del riverberarsi della nullità della clausola di conto corrente sul collegato contratto di mutuo, stipulato, si ricordi, per azzerare delle sue passività”(Cfr. Trib. Taranto, Sez. 2° sent. n. 789 del 14/3/2014 in www.ilcaso.it; nonché Trib. Bergamo sent. n. 383 del 15.2.2017).
Secondo la Cassazione n. 16081/2019, invece, alla luce dei suesposti principi, l’accento andrebbe posto sul problema relativo all’alterazione dei rapporti stabiliti dalla legge con gli altri creditori chirografari (che segue – da un lato – alla «contestualizzazione» dell’ipoteca per un debito pregresso e, dall’altro, al differimento dell’esigibilità della prestazione, propria del mutuo) per stabilire se la stessa possa dirsi assorbita “dal meccanismo rimediale dell’azione revocatoria”o se, invece, debba indagarsi sulla sussistenza dei presupposti per il “recupero dell’impresa in crisi”o se, per contro, l’operazione in questione abbia avuto l’unico scopo di “mantenere in vita un’impresa ormai decotta o comunque sprovvista della possibilità di onorare il debito contratto (cfr. gli artt. 217, n. 4 e 218 legge fall.)“.
Ovviamente, solo in tali ultimi casi si potrebbe addivenire ad una pronuncia di nullità o di inefficacia del mutuo. Non resta che “incrociare le dita”.
Scarica >> Cass. Civ. Sez. 1 Ord. 14.6.19 n. 16081