Il contratto di mutuo con vincolo di indisponibilità delle somme accreditate in conto corrente non è idoneo titolo esecutivo

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Il contratto di mutuo con vincolo di indisponibilità delle somme accreditate in conto corrente non è idoneo titolo esecutivo

Il Tribunale di Vallo della Lucania, con pronuncia del 23.07.2019, ha disposto la sospensione della procedura esecutivaexart. 624 c.p.c., negando la natura di titolo esecutivo ad un mutuo condizionato, in cui la somma era stata vincolata a garanzia del verificarsi di talune condizioni, disattese le quali la Banca avrebbe potuto risolvere il contratto nonché compensare il proprio credito con le stesse somme giacenti sul conto.

Sul punto ribadiamo il granitico orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il momento perfezionativo del contratto di mutuo “coincide, di regola, con la traditio rei, con la consegna, cioè, del denaro (o di altra cosa fungibile) al mutuatario che ne acquista la proprietà, […] tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante … (Cass. 21 luglio 1998, n. 7116)”(Cfr. Cass. civ. sez. I, sent. 6/09/2019 n. 22380). 

Inoltre, sempre secondo gli Ermellini, “se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza […] se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino irequisiti di forma imposti dalla legge(Cass. n. 17194 del 27 agosto 2015). 

Nel caso di specie, il Tribunale di Vallo ha rilevato non esservi alcuna traditio rei,intesa, tra l’altro, non solo come mera consegna materiale del denaro, ma anche e soprattutto come facoltà del mutuatario di poterne disporreancorché la stessa somma erogata fosse stata accredita su un c/c infruttifero aperto presso il medesimo Istituto e vincolata alle predette condizioni. In siffatta situazione, infatti, “ciò che in definitiva manca […] è il conseguimento della disponibilità giuridica della somma in favore della società esecutata, con creazione di un autonomo titolo di disponibilità ed in assenza di una specifica pattuizione attraverso la quale possa ragionevolmente desumersi che il mutuatario abbia effettivamente disposto delle somme erogate” e che, dunque, le predette somme “non sono effettivamente fuoriuscite dalla sfera di disponibilità della Banca”.

In altri termini,“il vincolo gravante sulle somme preclude al mutuatario di porre in essere atti di autonomia privata e, in definitiva, impedisce allo stesso di disporre delle somme erogate, che, in attesa del verificarsi delle condizioni (vedi art 2), restano nella disponibilità della Banca (cfr tribunale di Tivoli del 5 aprile 2019: quando manchi la suddetta libertà, non può dirsi raggiunta la disponibilità giuridica della somma e questo è tanto più vero se il denaro viene vincolato oppure la dazione dello stesso è postergata ad altro momento, non più per un interesse proprio del mutuatario, ma – come nel caso di specie – del mutuante. Il contratto di mutuo, pur recando la forma dell’atto pubblico, è quindi inidoneo ad assumere l’efficacia di titolo esecutivo, giacché non documenta un credito dotato dei requisiti della certezza)”. (Cfr. Trib. Tivoli 5.04.2019 su cui si rimanda ad un nostro precedente contributo https://www.bancheepoteri.it/2019/04/15/il-contratto-di-mutuo-condizionato-non-puo-essere-utilizzato-come-titolo-esecutivo/)In conclusione, mancando “un titolo esecutivo nei confronti della opponente che possa giustificare un’azione esecutiva spiegata nei suoi confronti”, il Tribunale disponeva la sospensione della procedura esecutiva.

Scarica >> Tribunale Vallo Della Lucania, 23 Luglio 2019. Est. Dr.ssa M. Eligiato