L’ANATOCISMO NEI MUTUI CON PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE IN CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA: TRA MATEMATICA E DIRITTO

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L’ANATOCISMO NEI MUTUI CON PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE IN CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA: TRA MATEMATICA E DIRITTO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo dal Dott. Domenico Provenzano, Giudice del Tribunale di Massa, la Nota critica alla sentenza del Tribunale di Torino n. 605 del 30 maggio 2019 sotto riportata.

Il Dott. Provenzano, con un commento molto arguto e dettagliato, dimostra a chiare lettere che il piano di ammortamento alla francese sviluppato in regime di capitalizzazione composta nasconde un vero e proprio effetto anatocistico vietato perché in violazione degli artt. 821 e 1283 c.c.

Secondo la nota in esame, infatti, “il nuovo indirizzo giurisprudenziale venutosi di recente a delineare (…) segna, in rapporto alle “mobili frontiere” dell’anatocismo bancario, il passaggio dalla stagione dell’interesse composto “camuffato” da interesse semplice alla stagione del (finalmente riconosciuto) regime composto (asseritamente) privo di effetti anatocistici”, ma in realtà in violazione dell’art. 1283 c.c.

Fondamentali ed insuperabili nell’iterargomentativo, sia in punto di fatto, sia in punto d diritto, sono i seguenti passaggi: 

1) applicando il regime di capitalizzazione semplice in base al T.A.N. indicato in contratto, l’ammontare della rata costante risulta inferiore e l’estinzione dell’obbligo di rimborso più rapida rispetto a quanto si verifica ricorrendo al regime composto; 

2) alla luce della comune casistica non viene generalmente pattuita alcuna espressa clausola contrattuale e, conseguentemente non viene raccolto alcun consenso del mutuatario in ordine all’adozione del regime finanziario di capitalizzazione composto (peraltro diverso da quello previsto in forza del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) ai fini della quantificazione della rata, così come con riferimento al criterio di calcolo degli interessi, parimenti non viene raccolto alcun consenso sul fatto vengono solitamente computati sul capitale non ancora scaduto (non già su quello in scadenza oggetto della singola rata); 

3) gli interessi distribuiti in ciascuna rata rivelano un nesso di dipendenza proporzionale e diretta rispetto a quelli compresi nelle rate pregresse, già contabilizzati, ove puntualmente pagati alle rispettive scadenze;

4) il vincolo della rata costante, combinato con il regime composto e con l’anticipazione dell’esigibilità dell’obbligazione accessoria (relativa alle varie quote interessi delle rate) rispetto alla scadenza dell’obbligazione principale (per sorte capitale), comporta una sorta di roll overdei rimborsi (in contrasto con il consolidato principio dell’unitarietà dell’obbligazione restitutoria, per quanto frazionata in fase esecutiva), operazione attraverso la quale viene realizzata una sostanziale elusione del disposto imperativo di cui all’art. 1283 c.c.; 

5) nello sviluppo dei piani di rimborso stilati in regime composto comunemente in uso, il tasso di interesse non è affatto “applicato alla sola quota capitale”, bensì all’intero debito capitale residuo (riveniente dal pagamento di ciascuna rata), maggiorato di parte delle quote interessi di pertinenza delle rate precedenti (vale a dire, per l’appunto, della componente anatocistica degli stessi); 

6) peraltro, l’omessa menzione del regime finanziario utilizzato, lungi dal configurarsi giuridicamente irrilevante, ha indubbia incidenza sul calcolo della rata, di modo che tale lacuna dell’assetto negoziale non può che implicare nullità della clausola inerente al tasso per indeterminatezza dell’oggetto del contratto, oltre che violazione del relativo regime formale previsto ex lege(ex artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1284 comma 3 c.c. e artt. 117, commi 1 e 4 T.U.B.), atteso che dal ricorso all’uno o all’altro regime derivano monti interessi diversi e, pertanto (a parità di capitale mutuato e di capitale rimborsato e fermi restando il medesimo T.A.N. e l’identità del numero e della periodicità delle rate), un diverso ammontare della rata costante.

Scarica >> Nota critica alla sentenza del Tribunale di Torinon. 605 del 30 maggio 2019