Il Tribunale di Campobasso, con la recente sentenza n. 158 del 26 marzo 2020, torna ad affrontare le problematiche della mora usuraria e del piano di ammortamento alla francese, argomenti ben noti e anche di recente più volte affrontati[1]. Tuttavia, se in materia di mora usuraria le conclusioni cui giunge il Tribunale molisano non sono condivisibili, al contrario le stesse si sposano perfettamente con i teoremi scientifici della matematica finanziaria in punto di piano di ammortamento alla francese e conseguente indeterminatezza del tasso d’interesse contrattualmente convenuto.
Ma procediamo con ordine.
La “mora usuraria” è stata da noi trattata con i recenti articoli del 10 Aprile 2020 e del 2 Aprile 2020, e riteniamo che l’argomento sia stato già sufficientemente analizzato. Il Tribunale di Campobasso, del resto, sostiene la tesi, in verità maggioritaria, del divieto di cumulo dei tassi corrispettivo e moratorio ai fini della verifica anti-usura e, così facendo, “liquida” in poche righe l’assunto, affermando che “al di là della fondatezza o meno della dedotta usurarietà del tasso di mora, la relativa questione resta assorbita dall’altro capo della domanda circa l’asserita nullità per indeterminatezza delle previsioni contrattuali con riferimento all’indicazione del tasso effettivamente applicato”, cioè dal capo della sentenza riguardante le censure mosse al piano di ammortamento alla francese.
Sulla mora usuraria è bene puntualizzare, però, che non è condivisibile il Tribunale di Campobasso quando afferma che il divieto di cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi discende dalla diversità ontologica degli stessi, perché non sussiste la detta diversità ontologica, come ampiamente argomentato nell’articolo “Mora usuraria potenziale e gratuità del mutuo”e, soprattutto, dalla Suprema Corte di Cassazione con la nota ordinanza della Terza Sezione n. 27442/2018 (c.d. “Ordinanza Rossetti”). Infatti, entrambi i tassi hanno funzione corrispettiva, ancorché gli interessi corrispettivi costituiscano la remunerazione del capitale erogato, mentre i moratori rappresentino il corrispettivo del capitale e del ritardo nell’adempimento verificatosi.
Peraltro, non può parlarsi di sommatoria dei tassi quando la clausola contrattuale individua il tasso di mora maggiorando con uno spreadil tasso corrispettivo. In tal caso, siamo in presenza di una mera interpretazione letterale del contratto, che anziché indicare con una cifra numerica il tasso moratorio, lo individua mediante la somma di un quid plurisal tasso corrispettivo convenuto.
Il divieto di cumulo tra tasso corrispettivo e moratorio, in verità, è insito nel sistema che impone la verifica autonoma, ai fini della legge anti-usura, del tasso corrispettivo e di quello moratorio, da effettuarsi al momento della stipula del contratto bancario, ferma restando l’applicazione dello strumento rimediale della gratuità del mutuo, anche in caso di rilievo della sola usurarietà del tasso di mora.
Passando alla disamina dell’altrettanto dibattuta questione degli effetti derivanti dall’applicazione del metodo di calcolo degli interessi attraverso il regime della capitalizzazione composta, la sentenza in commento ha il pregio di sottolineare l’illiceità della surrettizia applicazione del regime composto di calcolo degli interessi, senza che il detto regime finanziario sia stato previamente indicato in contratto.
Si legge, infatti, nella sentenza che “lo sviluppo del piano di ammortamento c.d. alla francese è avvenuto con l’applicazione del regime finanziario composto, in assenza nel contratto di una clausola contrattuale che consentisse l’impiego di un simile regime, provocando sia l’effetto di un maggior esborso a carico dei mutuatari a titolo di interessi, rispetto all’ipotesi in cui il piano di ammortamento fosse stato formulato in regime di capitalizzazione semplice, e soprattutto quello di rendere indeterminabile il calcolo degli interessi, che invece avrebbero dovuti essere concordati e riportati con esattezza nel contratto (cfr. Cass. 25205/2014; n. 8028/2018)”.
Per la precisione, secondo il Giudice molisano deve essere esplicitamente indicato in contratto il regime finanziario con il quale viene stilato il piano di rimborso di un contratto di finanziamento, non essendo sufficiente, al riguardo, la mera indicazione del tasso di interesse nominale pattuito.
Più precisamente, secondo la sentenza in commento, se nel contratto di mutuo non è indicato il regime finanziario adottato e il sistema di calcolo degli interessi, lo stesso “non soddisfa il requisito della determinatezza/determinabilità del suo oggetto, come prescritto dagli articoli 1418 e 1346 c.c.”, atteso che – da un lato – non è sufficiente “la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese potendo quest’ultimo essere determinato, come accertato dal CTU, sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta”; dall’altro, la mancata indicazione del “sistema di calcolo degli interessi (…)può condurre all’applicazione di una pluralità di tassi d’interesse”.
Occorre premettere e sottolineare, sul punto, che il nostro ordinamento impone il calcolo lineare e graduale degli interessi[2], cioè giorno per giorno (art. 821, 3° comma c.c.) ed impone altresì di indicare nel contratto bancario in forma scritta (art. 1284, 3° comma c.c.) il tasso effettivo “in ragione d’anno”(art. 1284, 1° comma c.c.), con l’ovvia conseguenza che il tasso degli interessi pattuiti deve essere indicato in contratto nella misura effettiva (c.d. “tasso effettivo”), senza cioè che lo stesso tasso di interesse contrattualmente convenuto possa essere surrettiziamente modificato attraverso l’adozione del regime di calcolo del piano di ammortamento alla francese in regime composto.
Il suddetto “tasso effettivo” è il c.d. “interesse semplice” che presuppone l’applicazione del regime di calcolo degli interessi senza alcuna capitalizzazione, mediante cioè la redazione del piano di ammortamento in applicazione delle formule matematiche del “regime semplice”.
La sentenza in commento, riportando uno stralcio della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 412 del 5 dicembre 2019[3](V.https://www.bancheepoteri.it/2019/12/19/ammortamento-alla-francese-e-indeterminatezza-del-tasso/), che afferma di condividere, rileva che in siffatti casi, cioè in mancanza dell’esplicita pattuizione di un piano di ammortamento in regime composto, il contratto di finanziamento risulta viziato, giacché“oltre a presentare la coesistenza di due differenti tassi, con l’assoluta incertezza di quale dei due sia stato effettivamente convenuto e applicabile”,presenta anche un sistema di “capitalizzazione degli interessi che, non espressamente pattuita nel contratto di finanziamento, ha provocato un maggior esborso ai danni del mutuatario violando, tra l’altro, l’art. 1283 c.c.”
Il giudice molisano, infine, ha il pregio di riportare uno stralcio della sentenza del Tribunale di Massa (Est. Dr. Domenico Provenzano) del 4 febbraio 2020 (V. https://www.bancheepoteri.it/?mdocs-file=1119) ove viene spiegato l’effetto anatocistico del piano di ammortamento alla francese in “composto”.
Infatti, conformemente a quanto sostenuto dal Dr. Provenzano“il regime finanziario della capitalizzazione composta prevede l’attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale ed è caratterizzato da leggi finanziarie (ovvero da formule, algoritmi) dotati della proprietà della scindibilità (a differenza di quello della capitalizzazione semplice, fondato su leggi additive); leggi in forza delle quali l’adozione del ridetto regime comporta necessariamente un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi su interessi precedentemente maturati; e ciò in quanto, per effetto dell’applicazione di tale regime, gli interessi precedentemente maturati a causa della loro capitalizzazione nel debito residuo, sono causa di ulteriori interessi…in definitiva, attraverso l’adozione, nella predisposizione del piano di ammortamento alla francese, del T.A.N. contrattuale in regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione delle rate, in mancanza di esplicita menzione in contratto del ricorso a detto regime finanziario, si ravvisa un’obiettiva divergenza tra il tasso nominale (T.A.N.) previsto in contratto ed il tasso effettivo risultante dallo sviluppo del piano di ammortamento allegato (T.A.E.), di modo che la clausola inerente alla pattuizione del tasso di interesse si configura nulla per indeterminatezza dell’oggetto in forza del combinato disposto dagli artt. 1418 e 1346 e 1284 c.c. (…)… in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, 3° comma, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse” (cfr. Tribunale di Massa sentenza del 4.2.2020)…”
Alla luce dei suesposti principi, confortati da teoremi scientifici di matematica finanziaria, non è revocabile in dubbio che il piano di ammortamento alla francese, redatto in regime di capitalizzazione “composto”, determina un illecito effetto anatocistico genetico, violando gli artt. 821, 3° comma e 1283 c.c., nonché l’indeterminatezza del tasso di interesse pattuito in contratto, in violazione dell’art. 1284 c.c.
Scarica >> Tribunale di Campobasso, 26 marzo 2020 n. 158
[1](V. https://www.bancheepoteri.it/2020/04/10/la-mora-usuraria-la-sommatoria-dei-tassi-e-le-clausole-di-salvaguardia/; https://www.bancheepoteri.it/2020/04/02/mora-usuraria-potenziale-e-gratuita-del-mutuo/; https://www.bancheepoteri.it/2019/12/30/nel-piano-di-ammortamento-alla-francese-stilato-in-base-al-regime-finanziario-della-capitalizzazione-composta-cc-le-quote-interessi-sono-calcolate-secondo-il-regime-della-capitaliz-2/; https://www.bancheepoteri.it/2019/12/19/ammortamento-alla-francese-e-indeterminatezza-del-tasso/)
[2]Annibali Antonio, Annibali Alessandro, Barracchini Carla, Olivieri Francesco– “Rivisitazione del modello di calcolo dell’ammortamento “alla francese” di un mutuo in capitalizzazione semplice”, Rivista mensile: Le controversie Bancarie, Attualità di Giurisprudenza, Dottrina e casi pratici, anno II, num. 10, giu 2018 ISSN 2611-0083
[3] “(…)Nei medesimi termini si è espressa recentemente La Corte di Appello di Campobasso che con sentenza n. 412/2019, riconosce la illegittimità del piano di ammortamento “alla francese” rilevando che il metodo comporta la restituzione di interessi con una proporzione elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto. Nello specifico la Corte così motiva: “nel piano di ammortamento allegato viene applicato in maniera del tutto inaspettata quanto illegittima il c.d. piano di ammortamento alla francese: ossia un metodo che comporta la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale giusta la quale l’interesse applicato è composto e non semplice(…)Ora se da un lato il creditore può scegliere di imputare prima agli interessi e poi al capitale, o proporzionalmente ad entrambi o ancora al solo capitale, dall’altro lato lo stesso creditore, nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale, deve tener conto dell’incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve restare sempre pari a quello contrattualmente convenuto(…), il diritto stabilito per il creditore all’art. 1194 c.c., rispetto all’imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto incrementale surrettiziamente il tasso pattuito ai sensi dell’art. 1284 c.c., gli interessi e la remunerazione del capitale prestato. Il tasso nominale di interessi pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse, nel piano di ammortamento deve essere eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice. Nel caso specifico la Banca che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non soltanto il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello dell’art. 1284, che in ipotesi mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza a tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento, impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto”.