Tribunale di Avezzano, Ordinanza del 04.05.2023, Dott.ssa Pronia – Mutuo con ammortamento alla francese in capitalizzazione composta -Ammissione CTU

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Tribunale di Avezzano, Ordinanza del 04.05.2023, Dott.ssa Pronia – Mutuo con ammortamento alla francese in capitalizzazione composta -Ammissione CTU

Il Tribunale di Avezzano, con la recente Ordinanza del 04 maggio 2023, in un procedimento di opposizione a precetto con cui la Banca aveva azionato un mutuo Barclays a tasso fisso ma con spese indeterminate da applicarsi su ogni singola rata, ha disposto l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti e ha innanzitutto ammesso la CTU protesa ad accertare e quantificare tutti i costi occulti del mutuo. In particolare, è stato chiesto al CTU di verificare il maggior costo derivante dalla capitalizzazione composta degli interessi in luogo di quella semplice e, inoltre, ha ammesso il quesito volto ad accertare il superamento del Tasso Soglia d’Usura, tenendo conto nel calcolo del TEG anche del costo occulto o differenziale di regime derivante dalla capitalizzazione composta degli interessi in luogo di quella semplice, nonché dei costi derivanti dall’applicazione della penale di estinzione anticipata.

Tale provvedimento si inserisce all’interno di un contesto giurisprudenziale che appare sempre più sensibile ed attento alla tematica legata all’indeterminatezza dei tassi di interesse nei mutui, dovuta anche – ma non solo – dalla surrettizia applicazione del regime composto degli interessi corrispettivi, rilevante anche ai fini dell’eventuale superamento del Tasso Soglia d’Usura.

Invero, non va dimenticato che la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 33964/2022, ancorché in materia di conti correnti ha stabilito il principio secondo cui la capitalizzazione degli interessi va inserita nel calcolo del TEG.

In particolare, secondo la Corte «la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi” esprime “un costo del credito» e, in quanto tale, «la stessa vada inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro. Ed è appena il caso di aggiungere che non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale».

Orbene, già all’indomani della pubblicazione della detta Ordinanza si è pensato che la stessa potesse essere pacificamente applicabile anche in tema di mutui, stante la identità di regimi di capitalizzazione che vengono adoperati.

In tal senso, l’ammissione del quesito proteso ad accertare lo sforamento del TSU tenuto conto del costo occulto generato dall’applicazione del regime composto, sembra proprio applicare i principi sopra espressi.