426 Numero di download
Proprietario: Avv. Vincenzo Cancrini
Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 14:43
Gli interessi moratori, alla stessa stregua delle altre tipologie di interessi, sono assoggettati all’unico tasso soglia previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108. Pertanto, ove si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108, il relativo patto è nullo.
Leggi l’articolo completo:”Tanto rumore per nulla!”.