L’ordinanza della Corte di Cassazione civile, sez. III, del 30 Ottobre 2018, n. 27442 (Est. Rossetti) ha avuto il pregio di fornire una dettagliata ricostruzione della disciplina degli interessi e, in particolare, di quelli moratori, nonché di ribadire il principio secondo cui
“è nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’art. 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108”, molto spesso trascurato nella prassi dei Tribunali di merito, ma per il resto non sembra che possa generalizzarsi la seconda delle ulteriori “notazioni finali” e, segnatamente, quella secondo cui “in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola”, sarebbe ragionevole “attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale”.
Tale notazione va direttamente collegata all’ulteriore presupposto secondo cui “nel giudizio di rinvio resterà precluso, perché coperto dal giudicato interno, l’esame della questione concernente l’applicabilità, al contratto di leasing oggetto del presente giudizio, della previsione di cui all’art. 1815, comma secondo, c.c.”. Il giudice di legittimità, infatti, afferma espressamente di essere stato costretto ad applicare il principio di cui all’art. 1224 1° comma, 1° parte, proprio perché ha ritenuto inapplicabile, in quanto coperto “dal giudicato interno”, la sanzione della gratuità del mutuo di cui all’art. 1815 2°comma c.c.
L’ulteriore annotazione, secondo cui “l’applicazione dell’art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile”, costituisce una conferma ad colorandum della scelta come sopra operata, che diversamente, si pone in netto contrasto con la ribadita equiparazione della funzione degli interessi corrispettivi e moratori, poche righe prima sostenuta.
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