La segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o da volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza, come richiesto dalla circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 e succ. agg. (v. cap. II, sez. II, par. 1.5).
Laddove, invece, la banca richieda immotivatamente di formulare “a brevissima scadenza”una pronta decurtazione e una proposta di sistemazione a fronte di un modesto sconfino, e poco dopo proceda alla revoca degli affidamenti e al passaggio a sofferenza della posizione, la banca agisce indubbiamente in violazione dei doveri di correttezza e buona fede derivanti dal contratto stipulato con l’imprenditore.
L’imprenditore, invero, subisce il pericolo di un pregiudizio irreparabile a seguito di una segnalazione illegittima. Un’ingiusta segnalazione a sofferenza, infatti, comporta un rischio molto elevato di grave pregiudizio per l’imprenditore, sia sotto il profilo di revoca degli affidamenti già concessi da altri intermediari, sia per la preclusione alla concessione di nuove agevolazioni. Costituisce un fatto notorio che gli intermediari prestano, doverosamente, molta attenzione alle annotazioni presenti in Centrale Rischi e l’appostazione a sofferenza normalmente determina un tipico effetto negativo, nel senso di negare l’affidabilità bancaria al soggetto, con conseguente revoca degli affidamenti in essere anche da parte delle altre banche e blocco per quelli oggetto di nuove richieste. In sostanza, una errata segnalazione a sofferenza, secondo ciò che accade normalmente, comporta l’impossibilità di accedere al credito bancario a causa della non meritata immagine di “cattivo pagatore”. Il periculum in moraè, pertanto, in re ipsa.
Inoltre, secondo la Corte d’Appello di Roma (v. Corte d’Appello di Roma sentenza del 30 settembre 2016 n. 7826 in www.bancheepoteri.it – https://www.bancheepoteri.it/mdocs-posts/danno-morale-in-re-ipsa-per-illegittima-segnalazione-in-centrale-rischi/), l’imprenditore illegittimamente segnalato alla Centrale Rischi, non solo incorre nel pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, ma subisce un vero e proprio danno sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale. Anzi, il danno morale è in re ipsaed affligge sempre il cliente che si vede ridurre gli affidamenti e precludere il ricorso al credito. Tale danno va, pertanto, liquidato equitativamente e determinato alla luce della persistenza nel tempo del pregiudizio sulla base dell’importo ingiustamente segnalato a sofferenza.