Il Tribunale di Roma recepisce il più recente orientamento giurisprudenziale che ravvisa anche nei mutui l’effetto anatocistico nascosto nelle rate del piano di ammortamento alla francese e, conseguentemente, ritiene che sia necessario espungere il suddetto effetto anatocistico vietato.
Il medesimo Tribunale ha, infatti, incaricato il C.T.U. di stabilire, una volta accertata la pattuizione in forma scritta del tasso applicato al mutuo, se il piano il piano di ammortamento del mutuo chirografario di cui al contratto dedotto in giudizio sia strutturato secondo il piano di ammortamento alla francese e, in particolare, se il suddetto piano di ammortamento comporti la capitalizzazione di interessi composti con conseguente effetto anatocistico vietato. In tal caso, il CTU è tenuto a ricalcolare il piano di ammortamento “procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice, anziché composto”.
il C.T.U., inoltre, rilevata la sussistenza di tale meccanismo implicito e occulto di anatocismo, nonché l’inesistenza di una clausola contrattuale che preveda “il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere”, oltre alla non corrispondenza tra il tasso indicato nel contratto e quello effettivo e reale applicato dalla banca, dovrà ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all’art. 117 del Testo Unico Bancario, con la modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando il ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo “secondo quanto indicato in precedenza”.
Infine, il C.T.U. è tenuto a verificare se nelle previsioni contrattuali, ovvero nei diversi periodi sulla base della concreta applicazione dei tassi e delle spese, escluse solo imposte e tasse, vi sia stato il superamento del tasso soglia periodicamente fissato, tenendo conto anche del tasso di mora nella relativa verifica, in quest’ultimo caso senza la maggiorazione di punti 2.1%.
Scarica >> Trib. Roma 29.11.18