È affetto da nullità il contratto di fideiussione bancaria conforme al modello ABI oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia del 2005.
Il Tribunale di Perugia, con l’Ordinanza del 18.04.2019, invero, accoglie integralmente le eccezioni proposte in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dai fideiussori omnibus avverso il Decreto emesso in favore della Banca, e sospende la provvisoria esecuzione dello stesso ex art. 649 c.p.c..
La Banca d’Italia, con il provvedimento n. B 423/55 del 2 maggio 2005, ha sancito la nullità delle clausole dei modelli contrattuali predisposte dall’ABI che prevedono:
- La rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. (art. 6 schema ABI)
- La clausola di sopravvivenza dei pagamenti anche in caso di “nullità, annullamento, inefficacia o revoca…dei pagamenti stessi” (art. 2 schema ABI)
- La clausola di sopravvivenza delle obbligazioni anche laddove “le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide” (art. 8 schema ABI)
in quanto le suddette clausole avevano lo scopo di ribaltare sui fideiussori responsabilità di esclusiva competenza delle Banche e così facendo trasformavano i contratti di fideiussione in veri e propri “contratti autonomi di garanzia”, violando la normativa anticoncorrenziale (art. 2, comma 3, L. 287/90) vista la generale diffusione tra tutti gli istituti di credito italiani del modello ABI, come sopra sanzionato dalla Banca d’Italia.
Nei casi in cui i contratti di fideiussione contengano le predette clausole, dunque, si avrà la prova che il contratto di fideiussione sottoposto alla cognizione del Giudice di merito corrisponde proprio a quello contenuto nello schema contrattuale ABI, che la Banca d’Italia ha già sanzionato come nullo (perché costituisce di per sé stesso intesa anticoncorrenziale vietata dall’art. 2 L. 287/90 cit.). In tal modo si potrà ottenere la declaratoria di annullamento, revoca, nullità, inefficacia anche della fideiussione impugnata.
Infatti, secondo recentissima giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, “l’art. 2 della legge n. 287 del 1990 (la cd. Legge antitrust) <<allorché dispone che siano nulle ad ogni effetto le “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale …, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” …>>, ma anchealle <<fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”…>>, come – appunto – la fideiussione omnibus oggetto del giudizio, riproduttiva dello schema contrattuale vietato (Cfr. Cass. n. 29810 del 12/12/2017). In altri termini, i giudici di legittimità hanno stabilito che la nullità non riguarda soltanto le intese “a monte”, ma anche gli atti “a valle” nei quali si estrinsecano le predette intese.
Il Tribunale di Perugia, inoltre, affronta la questione della competenza.
Il Giudice, invero, riconosce che la cognizione, riservata al Tribunale delle Imprese di Milano – Roma – Napoli in ragione della suddivisione territoriale, può comunque essere attribuita al giudice ordinario del diverso tribunale adito con l’opposizione a decreto ingiuntivo, nella misura in cui l’accertamento venga svolto in via incidentale e non con effetto di giudicato al fine di paralizzare la pretesa creditoria dell’istituto di credito.
Il Tribunale di Perugia, infatti, nel caso in esame, sospende l’efficacia esecutiva del Decreto verso tutti i fideiussori/opponenti e dispone la sospensione del giudizio per i due fideiussori/opponenti per i quali la causa era già stata incardinata innanzi alla competente sezione specializzata Imprese del Tribunale di Roma. Il Giudice, dunque, riconosce la pregiudizialità del giudizio di nullità innanzi alla sez. Imprese su quello di opposizione a decreto ingiuntivo, ma, al contempo, riconosce la propria competenza a giudicare comunque l’eccezione di nullità proposta incidenter tantum.
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