Il risarcimento del danno per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza in materia di derivati finanziari (INTEREST RATE SWAP)

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Il risarcimento del danno per violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza in materia di derivati finanziari (INTEREST RATE SWAP)

Con la recentissima sentenza n. 2120 del 3 Maggio 2019, il Tribunale di Torino evidenzia un importante principio in tema di derivati finanziari, in quanto stabilisce che la Banca è tenuta al risarcimento del danno per violazione delle regole di comportamento che la legge pone a carico degli intermediari finanziari.

Ai sensi delle previsioni normative esplicitate nel Tuf 2007 e nel relativo regolamento Consob 16190/2007, l’intermediario, invero, è tenuto a rispettare la regola dell’appropriatezza e quindi a raccogliere preventivamente informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza del cliente nel settore dell’investimento rilevante e della specifica operazione interessata e a formulare un giudizio di appropriatezza/non appropriatezza dell’operazione. Il giudizio di non appropriatezza o l’impossibilità di formulare un giudizio per insufficienza delle informazioni non impedisce l’operazione ma l’intermediario ha l’obbligo di avvertire il cliente che l’operazione è ritenuta inopportuna.

Si tratta, quindi, di una specificazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza che l’art. 21 Tuf pone a carico dell’intermediario, a sua volta in applicazione dei generali principi di cui agli artt. 1176 e 1325 c.c.. 

La violazione di queste disposizioni (e di quelle regolamentari Consob) costituisce, pertanto, inadempimento da parte dell’intermediario agli obblighi ad esso imposti, con conseguente responsabilità sia precontrattuale che contrattuale, eventuale risoluzione del contratto e condanna al risarcimento del danno.

Orbene, nel caso in questione, il Tribunale ha stabilito che “l’operazione oggetto di causa non risultava appropriata al profilo di rischio di parte attrice”in quanto la società investitrice non aveva alcuna pregressa esperienza in derivati.

Lo stesso Giudice, inoltre, afferma che“non risulta che parte convenuta – che come intermediario aveva l’obbligo di rilevarlo e di segnalarlo alla cliente – abbia in alcun modo avvertito la società investitrice di profili di non appropriatezza”, violando, dunque, le regole di comportamento di cui sopra.

Anzi, continua il Tribunale affermando che, seppur il derivato in questione, ove allineato al mutuo in ragione del quale era stato stipulato, “avesse avuto un funzionamento differente da quello che ha effettivamente avuto, il cliente avrebbe avuto un danno differenziale”di minore ammontare, ma pur sempre avrebbe subito un danno.

Pertanto, “stante la già delineata non appropriatezza dell’operazione rispetto al profilo di rischio di parte attrice – la banca avrebbe dovuto anche segnalare – o meglio avvertire il cliente – che il disallineamento, ancorché richiesto e non proposto, avrebbe comportato le problematiche già evidenziate ed indurlo a valutare la situazione ed eventualmente a sospendere l’operazione di copertura fino alla stipula dell’atto di erogazione definitiva del mutuo”

Or dunque, sempre in virtù dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza che la legge pone a carico dell’intermediario finanziario, il Giudice ha stabilito che la banca avrebbe dovuto avvertire il cliente inducendolo, se del caso, a sospendere l’operazione di copertura fino a quando l’erogazione del mutuo fosse stata ultimata. E ciò, ancorché tale situazione di inappropriatezza generasse un maggior profitto in favore della Banca.

In virtù di quanto sopra esposto, quindi, il Tribunale di Torino ha condannato la Banca a risarcire il danno subito da parte attrice.

La sentenza, peraltro, assume rilievo anche dal punto di vista processuale in quanto, sulla base della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 3254 del 2018, amplia il principio della mutatio libelli sancendo l’ammissibilità delle domande introdotte da parte attrice in sede di memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c.. La Suprema Corte, invero, ha affermato che“in tema di intermediazione finanziaria, la parte che abbia modificato in sede di memoria, ai sensi dell’art. 6 d. lgs. N. 5 del 2003, la propria domanda di nullità del contratto di acquisto degli strumenti finanziari, in quella di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in conseguenza delle difese proposte dal convenuto di ogni genere e tipo, non incorre in una inammissibile mutatio libelli ove la domanda così modificata riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in lite o sia ad essa collegata. In tal modo, infatti, non si determinano né la compromissione delle potenzialità difensive della controparte né il sostanziale allungamento dei tempri processuali di definizione della lite”.

Scarica >> Trib. Torino sent. n. 2021/2019