Il diritto del cliente ad ottenere i documenti delle operazioni bancarie anche in corso di causa.

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Il diritto del cliente ad ottenere i documenti delle operazioni bancarie anche in corso di causa.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14231 del 24 Maggio 2019, ha ribadito la sussistenza del diritto del cliente dell’istituto di credito di ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni, ex art. 119 TUB, offrendo, dunque, un’importante delucidazione riguardo alla portata di tale norma.

In merito al rapporto tra l’art. 119, 4° comma TUB e l’art. 210 c.p.c. occorre precisare che, secondo i giudici di legittimità, l’art. 119 TUB ha natura di norma sostanziale e non processuale. Pertanto, l’ordine di esibizione concernente i documenti relativi ai rapporti bancari di durata non è alternativo all’esercizio del diritto di cui all’art. 119, 4° comma TUB e, soprattutto, non è soggetto alle restrizioni di cui all’art. 210 c.p.c.

La Cassazione con la sentenza in comento, invero, ha sottolineato – mediante il richiamo a pronunce più risalenti – che è indubbio dall’analisi della norma che il diritto del clientead avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall’art. 119 TUB abbia natura sostanzialee non meramente processuale e la sua tutela si configuri come situazione giuridica “finale”, a carattere non meramente strumentale”.

Si tratta, infatti, di un diritto che “non si esplica nell’ambito di un processo avente ad oggetto l’attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall’eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (Cass., Sez. I 12/05/2006 n.  11004)”.

L’art. 119, 4° comma TUB, pertanto, non riguarda semplicemente la fase stragiudiziale, ovvero non può dirsi che una volta instauratosi il giudizio il cliente perda il diritto ad ottenere la documentazione riguardante le singole operazioni poste in essere nell’ambito del rapporto di credito di durata (es. di conto corrente) incorrendo nelle limitazioni previste, a livello processuale, dall’art. 210 c.p.c..

Non trovano, dunque, applicazione, nella fattispecie, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. e non può, conseguentemente, negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione la natura meramente esplorativa dell’istanza in tal senso presentata.

Il potere del correntista di chiedere alla banca la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto, dunque, può essere esercitato, ex art. 119 TUB, anche in corso di causa in quanto, come precisa la Cassazione nella sentenza in commento, risulta errato credere che l’ordine di esibizione dell’art. 210 c.p.c. costituisca uno strumento alternativo rispetto a quello delineato dall’art. 119 TUB; e ciò perché mentre il primo opera sul piano del processo e costituisce al più un mezzo attraverso il quale il diritto sancito dal secondo potrebbe esplicarsi, il secondo conferisce un diritto e rileva perciò sul piano del rapporto tra banca e correntista regolato dal diritto sostanziale. Nessuna inferenza interpretativa in chiave restrittiva perciò legittima il raffronto dell’art. 119, comma 4, TUB e l’art. 210 c.p.c”.

La Corte Suprema, dunque, ha concluso la trattazione richiamando un importante principio espresso nella recentissima sentenza n. 3875 dell’8 Febbraio 2019, in virtù del quale “il titolare di un rapporto di credito in conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante”(Cass. sent. n. 3875/2019).

Si è così ribadito che “il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB (…), anche in corso di causa ed avverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo (Cass. Sez. I, 11/05/2017 n. 11554)”

Riconosciuta la natura sostanziale dell’art. 119 TUB, appare opportuno ricordare i recenti commenti del Prof. Avv. Bruno Spagna Musso alla sentenza del Tribunale di Napoli del 31/01/2019 (v. La criticabile perseveranza dei giudici nell’ulteriormente rafforzare la posizione della banca anche sul piano processuale in punto di accertamento negativo e onere probatorio) e alla successiva pronuncia del Tribunale di Lucca del 23/04/2019 (v. L’obbligo di consegna dei contratti bancari) nell’ambito delle quali è stato stabilito che il limite decennale al diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione bancaria imposto dall’art. 119, comma 4, TUB riguarda soltanto i documenti inerenti alle singole operazioni, non anche il contratto di apertura di credito in conto corrente, ovvero gli estratti conti trimestrali. 

“Ritenere che la banca possa essere tenuta alla conservazione dei documenti contabili solo per l’ultimo decennio equivarrebbe a privare il cliente del diritto all’informazione e, conseguentemente, significherebbe far venir meno l’obbligo di trasparenza della banca”(Cfr. Prof. Avv. Bruno Spagna Musso in commento a Trib. Napoli 31.1.2019 www.bancheepoteri.it).

Il contratto di credito, infine,“a differenza della documentazione contabile, costituisce la fonte dei rapporti obbligatori tra le parti e pertanto, stante l’onere di forma scritta del contratto ad substantiam non è configurabile un diritto della banca alla sua distruzione una volta trascorso il decennio della sottoscrizione”(Trib. Napoli 31.1.2019).

Beatrice Cancrini

Scarica >> Cass. Sez. 1° 24.5.19 n. 14231