“L’operatività del contratto autonomo di garanzia trova un limite nell’exceptio doli nel senso che il garante può opporre la nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative ovvero per illiceità della causa”, si legge nella recentissima sentenza del Tribunale di Benevento n. 728 del 23 aprile 2019.
Il suddetto principio, già sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 26262/07, è stato recentemente ribadito dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 728 del 23 aprile 2019 ove si rinviene che l’istituto di credito ha applicato per ben 31 trimestri interessi usurari.
Il tribunale, invero, ha imputato alla banca una condotta oggettivamente e reiteratamente usuraria, avendo la stessa applicato al contratto di apertura credito in conto corrente in questione, per una pluralità di trimestri, interessi passivi superiori al tasso soglia usurario, ponendo in essere in tal modo una condotta sussumibile nella fattispecie prevista e punita dall’art. 644 c.p.
Il Giudice civile ha, infatti, disposto la trasmissione degli atti alla procura della repubblica per verificare la sussistenza del delitto di usura di cui all’art. 644 c.p. e, soprattutto, ha correttamente stabilito che risultano sollevati dalla garanzia personale a suo tempo prestata anche i fideiussori. Questi ultimi, infatti, hanno opposto il dolo nella condotta usuraria posta in essere dalla banca, quale eccezione finalizzata a bloccare la possibilità della banca medesima di agire nei loro confronti a prima richiesta e sulla base della sola contabilità bancaria.
Il Tribunale di Benevento, dunque, ha affermato il principio sopracitato riguardo il limite dell’operatività del contratto autonomo di garanzia costituito dall’exceptio doliche può, infatti, essere sollevata dallo stesso fideiussore laddove si ravvisa la nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative ovvero per illiceità della causa.
Appare, pertanto, opportuno sottolineare l’importanza del suddetto principio giurisprudenziale utilizzabile a tutela del fideiussore anche laddove non si ravvisi la sussistenza di un contratto di fideiussione omnibus redatto in conformità dello schema ABI. Com’è noto, infatti, il suddetto schema predisposto dall’ABI è stato dichiarato nullo dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contente clausole di “reviviscenza” in deroga all’art. 1957 c.c. e di “sopravvivenza” lesive della concorrenza, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge Antitrust, cioè della legge n. 287/1990(V. “La Cassazione si ripronuncia sulla nullità assoluta delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI vietato” https://www.bancheepoteri.it/2019/06/03/la-cassazione-si-ripronuncia-sulla-nullita-assoluta-delle-fideiussioni-omnibus-conformi-allo-schema-abi-vietato/; “La Nullità Assoluta delle Fideiussioni Omnibus” https://www.bancheepoteri.it/2019/05/02/la-nullita-assoluta-delle-fideiussioni-omnibus/).
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