Con la recente sentenza del 16.02.2019, il Tribunale di Roma ribadisce ancora una volta l’importanza delle informazioni dovute all’investitore da parte dell’intermediario finanziario e, nello specifico, in ambito di contratti c.d. “swap”. La pronuncia, infatti, sottolinea alcuni principi fondamentali da tenere presente in ambito di contrattazione di derivati.
I contratti swap, diversamente dai classici accordi del commercio, sono contraddisti dal convergere di una serie di fattori che dipendono dall’andamento del mondo finanziario; solo per tale ragione e per la natura delle operazioni che vengono poste in essere, una delle parti viene, di diritto, riconosciuta più debole dell’altra, a nulla rilevando le posizioni assunte, né l’intento più o meno speculativo che motiva la conclusione dell’accordo.
Richiamando in più punti la giurisprudenza in materia della Corte d’Appello di Milano, i contratti de quibus vengono iscritti al novero delle “scommesse legalmente autorizzate” a “razionale creazione di alee” (CdA Milano n. 3459 del 18.09.2013).
Ebbene, la razionalità allora è tanto più ferma quanto maggiori sono le informazioni assunte dalla parte debole e, dunque, quanto stringenti sono i conseguenti obblighi informativi a carico della parte forte. L’investitore cioè riceve piena tutela solo se messo nella condizione di aderire con consapevolezza allo scopo oggetto del negozio. Vale a dire che, indipendentemente dal grado di imprevedibilità dell’esito della scommessa stessa, gli scenari probabilistici e le conseguenze del verificarsi degli eventi devono essere definiti e conosciuti ex antecon certezza. Sempre riprendendo assunti già fatti propri dalla giurisprudenza meneghina nella determinazione dell’oggetto del contratto di swap, l’assunzione del rischio può essere razionale solo previa esplicitazione del criterio matematico alla base del calcolo probabilistico; in mancanza di tale informazione infatti “il valore negativo attribuito dall’intermediario costituisce un dato non verificabile e rimesso all’arbitrio di una delle parti del contrato” (Trib. Milano n. 7398, 16.06.2015). Ciò a maggior ragione in una materia in cui il Legislatore (nazionale e non) ha volutamente posto su due piani differenti le parti contrattuali, ritenendo l’una meritevole di maggior tutela rispetto all’altra.
Ciò posto, in presenza di gravi omissioni informative da parte dell’intermediario, sussiste violazione delle “regole comportamentali (i.e. informative) tali da poter riconoscere un’ipotesi di responsabilità contrattuale, per i casi più gravi dall’art. 1455 c.c. della risoluzione per inadempimento” con conseguente responsabilità risarcitoria a carico della Bancasecondo l’impostazione tracciata dalla giurisprudenza di legittimità secondo il binomio: violazione delle regole di validità/nullità; violazione regole di condotta/risoluzione.
Conclusivamente, viene anche affrontata la questione inerente la dichiarazione di operatore qualificato sancendo che un’autodichiarazione in tal senso corrisponde ad una mera presunzione semplice e dunque ben superabile con allegazione di elementi di segno contrario tali da privare di significato la dichiarazione stessa.
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