La Suprema Corte di Cassazione, recentemente, con la sentenza n. 20896 del 5.08.2019 (Rel. Dolmetta), è tornata sulla prassi delle banche di imporre la stipula di un mutuo a ripianamento di un debito pregresso che le stesse vantano nei confronti del cliente correntista/mutuatario, rilevando nella specie “l’assenza di erogazione (…) di somme sul piano del fatto”.
La vicenda trae origine dal ricorso alla Suprema Corte proposto dall’istituto bancario avverso il decreto con il quale il Tribunale di Macerata aveva respinto l’opposizione ex. art. 98 L. Fall. con cui la Banca aveva chiesto l’insinuazione al passivo in via di prelazione ipotecaria in ragione di crediti derivanti da due distinti mutui, uno del settembre 2008, l’altro dell’ottobre 2009, a ripianamento, rispettivamente, di un finanziamento del 2006 e di uno scoperto di conto corrente.
I giudici di Piazza Cavour, respingendo le argomentazioni della banca ricorrente, offrono un’ulteriore e condivisibile lettura di tali operazioni, che vengono qui definite “operazioni meramente contabili”. Nello specifico, osserva la Corte che, come statuito dal Giudice di prime cure, nella fattispecie, non vi era stata alcuna “effettiva erogazione di denaro”e, in particolare, “l’assenza di erogazione (…) di somme sul piano del fatto (…) porta (rectius: portava) inevitabilmente le due operazioni fuori dall’orizzonte che risulta proprio (…) del contratto di mutuo”
L’accordo in esame, piuttosto che un mutuo, costituisce semmai, un mero riposizionamento delle scadenze del debito pregresso, configurando un c.d.pactum de non petendo ad tempus, che – sulla base del contenuto letterale dell’art. 1231c.c. -esclude ogni effetto novativo dell’obbligazione e, dunque, è inidoneo a supportare una domanda di ammissione al passivo fallimentare.
Per la precisione, a sostegno delle proprie ragioni la Suprema Corte argomenta con tre specifici motivi, tutti fondati su un’errata lettura ed interpretazione del decreto impugnato:
- Innanzitutto, viene sancito come, a ragione, il giudice di prime cure avesse incentrato la propria determinazione sul profilo strutturale interno alle due operazioni in esame, che escludeva del tutto l’erogazione di danaro che, d’altra parte, nemmeno avrebbe dovuto esservi, secondo la specifica conformazione dell’operazione concordemente pattuita dalle parti[1]. Su tali aspetti, richiamiamo l’attenzione del lettore al nostro commento di un’altra ordinanza, sempre della Cassazione (i.e. Cass., 14 giugno 2019, n. 16081 v. https://www.bancheepoteri.it/2019/06/24/il-mutuo-stipulato-per-coprire-un-precedente-passivo-di-conto-corrente-tra-nullita-e-revocatoria/), la quale, rinviando alle SS.UU. la soluzione del problema della validità dei mutui concessi dalle banche a copertura di precedenti passivi di conto corrente – aventi lo scopo precipuo di attribuire natura di credito ipotecario al precedente credito chirografario – aveva racchiuso la fattispecie in esame tra Nullità e Revocatoria.
A questo punto, alla luce della sentenza in commento, parrebbe che la 1° Sezione della cassazione opti per la nullità di siffatti contratti di mutuo, con il conseguente riverberarsi delle eventuali nullità delle clausole del contratto di conto corrente sul collegato contratto di mutuo.
- Continua la Corte ribadendo che il contratto di mutuo, nei suoi aspetti più elementari, implica sempre e comunque che una parte consegni “all’altra una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili” e che, indipendentemente dal come e quando quest’ultima si obblighi a riconsegnare “altrettante cose della stessa specie e qualità” (art. 1813 c.c.), è necessario che la traditio realizzi“il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario: farle muovere dal patrimonio dell’uno al patrimonio dell’altro”. Dunque, statuisce la Corte che“senza il compimento di un simile passaggio -[…] il trasferimento della proprietà delle somme (art. 1814 c.c.), con la connessa, acquisita loro disponibilità exart. 832 c.c. – non potrebbe neppure ipotizzarsi, in ogni caso, la sussistenza dell’obbligo di restituzione che la parte finale della norma dell’art. 1813 c.c. pone in capo al mutuatario.”
Sempre secondo la Corte, l’operazione in esame, ancorché strutturata come se fosse un ripianamento di un “debito” a mezzo di un nuovo “credito”, in realtà, “lungi dal realizzare spostamenti di denaro, trasferimenti patrimoniali e consegne” da un patrimonio all’altro, costituisce una mera operazione contabile, che si realizza “con una coppia di poste nel conto corrente – una in “dare”, l’altra in “avere” – per l’appunto intesa a dare corpo ed espressione a una simile dimensione”; diverso invece, sarebbe stato “il caso in cui la posta a credito sia di montante superiore al debito del cliente in essere sul conto, per la parte del supero l’operazione ben potendo allora iscriversi nel contesto tipologico del contratto di mutuo”.
- Ciò posto, la Corte conferma la non ammissione al passivo della Banca, nemmeno come creditore chirografario per le operazioni del 2008 e del 2009 (volte – come detto – a rimodulare, rispettivamente, un debito da preesistente finanziamento del 2006 e un debito da scoperto di conto). Le dette operazioni del 2008 e del 2009, ad onore del vero, secondo la Corte non avevano fatto altro che riposizionare le scadenze di debiti pregressi. Pertanto, “escluso ogni tratto di erogazione di somme a credito, le due operazioni in discorso si mostrano dunque, all’evidenza, come ipotesi che vengono a concretizzare la figura del pactum de non petendo ad tempus(come sempre accade nelle ipotesi prese in considerazione nella L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4 e come può facilmente accedere nelle ipotesi di cui al n. 3 della stessa norma)”
Alla luce di quanto sopra e riallacciandosi a quanto asserito dal giudice delegato in sede di richiesta di insinuazione al passivo, conclude la Corte che il patto de quoè tipologia di accordo che non comporta in alcun modo novazione e, conseguentemente, risulta del tutto inidoneo a giustificare una domanda di ammissione al passivo che abbia ad oggetto la restituzione di somme di denaro.
[1]“Su questa base fondante la motivazione si sviluppa sul rilievo che l’inserimento, in una simile struttura, di “nuove” ipoteche si collega, nel concreto, a una “cancellazione” delle somme già segnate a debito del cliente (alla mancata erogazione delle somme fa riscontro, naturalmente, la mancata sussistenza, in fattispecie, di un fatto di effettivo pagamento). Per dedurne, poi, che le due operazioni intendono oggettivamente produrre, tra l’altro, il “non secondario vantaggio” di “trasformare crediti chirografi in crediti ipotecari” e per rilevare, inoltre, che le stesse sono senz’altro “inefficaci”, dato che risultano in violazione delle norme di legge poste in funzione di protezione, se non altro, dei creditori del comune debitore”.
Scarica >> Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20896