OMOGENEITÀ TRA IL CONTRATTO DI MUTUO E IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

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OMOGENEITÀ TRA IL CONTRATTO DI MUTUO E IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

La prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, adita in relazione ad una pronuncia del Tribunale di Salerno in materia fallimentare, si è espressa sulla questione inerente la distinzione tra il contratto di mutuo propriamente inteso e i c.d. “finanziamenti a stati avanzamento di lavori” (SAL) cassando la pronuncia e rilevando che ai fini della legge anti-usura i mutui edilizi a Stato Avanzamento Lavori vanno ricondotti nella categoria dei mutui fondiari, sussistendo “l’omogeneità tra i contratti di finanziamento ipotecario a stati di avanzamenti e quelli di mutuo”.

La Corte, in particolare, riconosce che se in linea di principio i decreti ministeriali possono essere disapplicati in caso di riscontrata difformità rispetto alla legge (Cass. S.U. n. 16303 del 20.6.2018),  nel caso di specie si trattava piuttosto di verificare se l’operazione posta in essere fosse da ricondurre all’una o all’altra categoria di tassi soglia disciplinati dai detti decreti ministeriali, cioè se nella categoria dei “mutui”o in quella degli “altri finanziamenti”.

Secondo la Corte “la questione assume importanza, come è evidente, per il diverso limite, riferibile alle dette operazioni, “oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” (L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4), giacché i decreti ministeriali di rilevazione del tasso effettivo globale medio hanno ovviamente indicato soglie diverse per i mutui con garanzia ipotecaria e per gli “altri finanziamenti” di cui si è sopra detto”.

In tal senso la Corte impone all’interprete, “in caso di dubbio circa la riconducibilità dell’operazione all’una o all’altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi globali medi”di procedere “a individuare i profili di omogeneitàche l’operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie ivi contemplate, attribuendo rilievo, a tal fine, ai richiamati parametri normativi individuati dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 2, (natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie)e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio giustifichino l’inclusione del finanziamento preso in esame in questa o in quella classe di operazioni”.

I tal modo, i giudici di legittimità superano il precedente orientamento giurisprudenziale che annoverava i mutui edilizi tra gli “altri finanziamenti”, ribadendo che i “finanziamenti con garanzia ipotecaria a stato di avanzamento lavori” vanno, invece, annoverati nella categoria dei “mutui”, giacché sulla base dei parametri individuati dalla l. n. 108/1996 (i.e.rischi e garanzie prestate) si desume l’omogeneità tra i contratti di mutuo e i contratti di finanziamento a stati di avanzamento dei lavori. 

Infatti, sebbene nei finanziamenti SAL, l’interesse più elevato potrebbe compensarsi con il maggior rischio che l’operatore bancario o finanziario assume con l’erogazione del finanziamento, tuttavia, una tale argomentazione, non è per la Corte, “spendibile nel caso in cui il finanziamento erogato a stato di avanzamento dei lavori sia assistito da ipoteca, giacché in tale ipotesi l’intermediario – che, rispetto al mutuo, già gode del vantaggio di non erogare l’intera somma in un’unica soluzione, al momento della conclusione del contratto, ma gradualmente, in ragione del progredire dei lavori – è coperto, rispetto a eventuali inadempimenti del finanziato, dalla garanzia realeda questi prestata. Né, a ben vedere, potrebbe opporsi che tale garanzia inerisca a un bene sprovvisto, prima del completamento dell’opera, di un valore di mercato particolarmente significativo […]: in termini generali, infatti, tale condizione è bilanciata dall’erogazione frazionata delle somme mutuate, che segue la puntuale verifica dell’esecuzione dei lavori; in conseguenza, l’incremento degli importi mutuati si coniuga con l’accrescimento progressivo del valore del bene oggetto della garanzia. Con particolare riferimento al grado di rischio dell’operazione e alla garanzia ad esso correlata, il finanziamento a stato di avanzamento dei lavori assistito da ipoteca presenta, dunque, evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale e ad esso va perciò assimilato. Tale conclusione non è inibita dal principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303, cit.) secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 1, comma 1, e il tasso effettivo globale della singola operazione. Per un verso, infatti, resta indimostrato che la rilevazione, da parte della Banca d’Italia, del tasso effettivo globale medio concernente i mutui con garanzia reale non abbia riguardato anche i finanziamenti a stati di avanzamento assistiti da ipoteca;per altro verso, e comunque, l’indicato principio non può esimere il giudice dal compito di identificare la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti maggiori elementi di omogeneità con la singola operazione della cui usurarietà si controverta: ciò che è implicato nella valutazione che lo stesso giudice è chiamato a compiere a norma dell’art. 2, comma 4, L. n. 108 cit.”.Sulla base di tale argomentazione, dunque, la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di primo grado, emettendo il seguente principio di diritto: “In tema di interessi usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell’operazione all’una o all’altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l’operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 2, e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell’una o nell’altra classe di operazioni; in conseguenza, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento assistito da ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale.”

Scarica >> Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2019) 06-09-2019, n. 22380