“L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme pagate indebitamente nel corso del rapporto […] è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie”.È questo il principio di diritto formulato dalle SS. UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15895 del 13.06.2019 a risoluzione del contrasto giurisprudenziale rilevato dalla Prima Sezione Civile con ordinanza interlocutoria n. 27680 del 30.10.2018.
La questione riguarda ancora i problemi interpretativi inerenti la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, in relazione agli oneri di allegazione. Infatti, se dal lato del correntista-cliente viene ribadito come sia per quest’ultimo sufficiente l’allegazione di versamenti indebiti senza doverne specificare la natura (come, tra l’altro, già stabilito nella pronuncia Cass. sent. n. 28819 del 2017, secondo cui “non compete al correntista l’allegazione della mancata effettuazione di versamenti c.d. solutori, trattandosi di un fatto negativo estraneo alla fattispecie costitutiva del diritto azionato”), dal lato della banca convenuta in ripetizione, invece, i problemi interpretativi riguardano la modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione (proprio come registrato dall’ordinanza interlocutoria).
Assodato che, secondo quanto stabilito dalle stesse SS.UU. con sentenza n. 24418 del 2010, la prescrizione del diritto alla restituzione ha decorrenza diversa a seconda del tipo di versamento effettuato – solutorio o ripristinatorio – è stata affrontata la questione se, nel formulare l’eccezione di prescrizione, la banca debba necessariamente indicare il termine iniziale di decorrenza della prescrizione (e cioè l’esistenza di singoli versamenti solutori, a partire dai quali l’inerzia del titolare del diritto può venire in rilievo) o se possa limitarsi ad opporre la mera inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, in base alla norma in concreto applicabile.
La sentenza in commento, rifacendosi anche a diverse pronunce di legittimità tra loro conformi, allaccia la questione che ne occupa a concetti più generali: innanzitutto, riprendendo le SS.UU. n. 10955 del 2002, viene, nuovamente, chiarito che la parte che intende sollevare l’eccezione di prescrizione (esempio tipico di eccezione “in senso stretto” in cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, possono esser introdotti nel processo solo dalla parte) “implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie”.
Ciò in quanto chiunque voglia eccepire, in giudizio, l’intervenuta prescrizione estintiva, ha quale unico onere quello di dimostrare la sola inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio “mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iurisconcernente l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge”.
Quanto sopra è noto come principio di allegazione “in senso proprio” e, cioè, spetta all’interessato l’affermazione non di tutti i fatti, ma solo di quelli aventi rilevanza processuale in relazione all’azione o all’eccezione fatta valere. In altre parole, parliamo dei c.d. “fatti principali”; esula, invece, l’onere di qualificare gli stessi fatti principali allegati, attività che spetta esclusivamente al giudiceposto che, “pur nella loro indiscutibile connessione, l’onere di allegazione è concettualmente distinto dall’onere della prova, attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, attenendo alla verifica della fondatezza della domanda o dell’eccezione, costituisce per il giudice regola di definizione del processo”. Relativamente al caso di specie (i.e. eccezione di prescrizione e oneri di allegazione), la richiamata sentenza del 2002 deduceva che il solo fatto principale cui ricollegare la fattispecie estintiva alla base dell’eccezione di prescrizione fosse esclusivamente l’inerzia del titolare, laddove il tempo rappresenta(va) una mera circostanza inerente all’inerzia/fatto principale. Tant’è che: “non esistono tanti tipi di prescrizione in relazione al tempo del suo maturarsi, e correlativamente, con l’indicazione di un termine o di un altro non si formula una nuova eccezione <<fermo restando, in ogni caso, che l’eccezione stessa è correttamente formulata anche quando la parte siasi limitata ad invocare l’effetto estintivo dell’inerzia del titolare, senza alcuna indicazione espressa della durata a tal fine sufficiente>>”.
In linea con questi principi, dunque, le SS.UU. in commento stabiliscono che non è necessaria l’indicazione da parte di chi sollevi l’eccezione di prescrizione del dies a quodel decorso della prescrizione, e nemmeno della particolare qualificazione giuridica dei fatti principali allegati.La sentenza, sebbene risolva un annoso contrasto giurisprudenziale, appare, tuttavia, discutibile. Visto il richiamato, e mai messo in discussione, principio elaborato dalle SS.UU. n. 24418 del 2010 che, proprio in tema di decorrenza della prescrizione, distingueva la natura delle rimesse a seconda che fossero ripristinatorie o solutorie ed il conseguente diverso regime di decorrenza della stessa prescrizione, non si comprende perché tale natura non debba considerarsi quell’elemento costituivo (i.e. i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come stabilito proprio dalle SS.UU. in commento) che dovrebbe supportare l’eccezione di prescrizione che, così sollevata e supportata, può ritenersi validamente proposta. A nostro avviso, l’intervento risolutore delle Sezioni Unite finisce, tuttavia, col bilanciare -parificandole- le posizioni processuali di due parti – quella assunta dalla Banca e quella assunta dal cliente-correntista – che il Legislatore sia nazionale che europeo, ha volutamente tenuto sbilanciate determinando un’evidente antinomia rispetto alla normativa di settore con un pericoloso precedente particolarmente qualificato(trattandosi di pronuncia delle SS. UU.) in materia di tutela dei diritti del consumatore.
Scarica >> Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Giugno 2019, n. 15895. Est. Maria Giovanna C. Sambito