L’eccezione di usurarietà ab origine degli interessi passivi, supportata da “dettagliata perizia stragiudiziale (…) non adeguatamente contrastata” dalla banca opposta, costituisce “fumus boni iuris”in grado di consentire nel procedimento di Opposizione a Decreto Ingiuntivo la sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto stesso di € 234.036,78, in presenza di “gravi motivi”, ai sensi dell’art. 649 c.p.c.
Nello specifico, il Tribunale di Velletri con l’Ordinanza del 15 ottobre 2019, relativamente all’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto di € 234.036,78, ha ritenuto che i “gravi motivi” di cui all’art. 649 c.p.c. possano attenere al periculum”, sussistente ogni qualvolta l’esecuzione del decreto possa compromettere in modo grave la posizione del debitore principale, senza che lo stesso abbia alcuna garanzia di risarcimento del danno in caso di accoglimento dell’opposizione o, comunque, “a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell’opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso(cfr. in tal senso: Trib. Torino sez. III, 10/12/2007, in Dejure 2014; Trib. Parma, 11 marzo 2004 in Giur. it. 2004, 2321; Pret. Termini Imerese, 3 dicembre 1996 in Giur. it. 1998, 54; Trib. Piacenza, 3 ottobre 1994 in Foro it. 1995, I, 675; Cass. civile, sez. lav., 8 febbraio 1992, n. 1410 in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 2; Pret. Roma, 6 dicembre 1982 in Dir. lav. 1983, II,138)”.
In tal senso, il Giudice monocratico ha ritenuto sussistenti “i gravi motivi richiesti dall’art. 649 c.p.c. per la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto”, avuto riguardo – da un lato – al “concreto pregiudizio derivante dall’esecuzione del d.i. opposto (rischio di fallimento della società debitrice principale), implicito nell’ingente importo del credito ingiunto”e, dall’altro, alla “sussistenza del fumus boni iuris dell’opposizione”, ravvisabile sia nel fatto che la ricognizione di debito è superabile (ogni qualvolta il debitore “abbia fornito la prova dell’inesistenza o dell’estinzione del debito relativo al rapporto fondamentale indicato dal creditore”), sia nel fatto che il debitore, abbia allegato una dettagliata perizia sull’usurarietà ab originedegli interessi passivi applicati dalla banca opposta.
Il richiamo ai principi espressi nelle sentenze della Suprema Corte del 07/09/2016 n. 17713 e del 10/03/2006 n. 5245 sta a significare, appunto, che la ricognizione del debito, che – com’è noto – inverte l’onere probatorio, cessa di avere effetto, quando il debitore ha fornito la prova, mediante una dettagliata perizia tecnica di parte della usurarietà ab originedegli interessi non sufficientemente contestata dalla Banca, spettando, semmai, “a chi si afferma comunque creditore, l’indicazione di un diverso rapporto sottostante che giustifichi il credito”(cfr. Cass. Sent. n. 17713 del 07/09/2016; e Cass. sent. n. 5245 del 10/03/2006).
In particolare, il giudice ha ritenuto non convincentemente contestate dalla banca opposta le dette eccezioni degli opponenti, meritevoli quindi di una più approfondita istruttoria.
La peculiarità del caso è, poi, rappresentata dal rigetto dell’istanza di provvisoria esecuzione del D.I. anche nei confronti dei fideiussori, ritendo l’opposizione stessa fondata su prova scritta per i medesimi motivi. Preme, al riguardo, sottolineare che l’opposizione dei fideiussori si fondava sulla nullità dei moduli utilizzati dalla Banca opposta, costituiti dagli illegittimi modelli “ABI” (si v. https://www.bancheepoteri.it/2019/06/03/la-cassazione-si-ripronuncia-sulla-nullita-assoluta-delle-fideiussioni-omnibus-conformi-allo-schema-abi-vietato/).
Per questi motivi, il Tribunale disponeva “la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, relativamente all’importo di € 234.036,78, nei confronti della debitrice principale”nonché rigettava “l’istanza avanzata dall’opposta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori-garanti”.
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