LE CLAUSOLE ANATOCISTICHE FULMINATE DA NULLITA’

CONDIVIDI ARTICOLO:

LE CLAUSOLE ANATOCISTICHE FULMINATE DA NULLITA’

Con recentissima sentenza del 21 ottobre 2019 n. 26779 la Prima Sezione della Corte di Cassazione, tornando a pronunciarsi in tema di anatocismosui conti correnti, ha stabilito che “a seguito del declassamento da uso normativo ad uso negoziale della prassi bancaria in materia di anatocismo operato dalle SS.UU. è venuta meno ogni legittima deroga in quell’ambito all’art. 1283 cod. civ. e le relative clausole, in guisa delle quali gli interessi debitori venivano periodicamente capitalizzati, sono state fulminate di nullitàper contrasto con la norma codicistica”.

Ciò posto, secondo la Cassazione “in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocisticimaturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione”(Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24156; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24153; Cass., Sez. I, 17/08/2016, n. 17150). 

Inoltre, l’assenza di capitalizzazione o la capitalizzazione annuale sostituita – in conseguenza proprio della nullità per anatocismo della clausola de qua– dalla reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e di quelli passivi, comporta un evidente peggioramento delle condizioni contrattuali per il cliente e non, come erroneamente asserito dalla banca, un miglioramento “giacché il raffronto non va fatto tra il regime dell’annualità e quello della trimestralità degli interessi creditori, ma tra l’assenza di capitalizzazione o la capitalizzazione annuale degli interessi debitori”.

La pronuncia in esame si sofferma, poi, anche in materia di determinazione convenzionale degli interessi exart. 1284 c. c. Ebbene, la Corte, pur riconoscendo validità alla clausola che individua  per relationem il tasso di interesse, con esplicito riferimento all’esercizio dello ius variandi afferma che per la validità della clausola è necessario che sia espressamente individuato il criterio della determinabilità e, quindi, sanziona la clausola contrattuale che contenga un generico riferimento alle “variazioni intervenute nelle condizioni del mercato monetario e creditizio”, in quanto di per sé “non fornisce alcun criterio per poter determinare con parametri, certi, oggettivi e controllabili dal correntista le variazioni operate dalla banca”.

Sul medesimo argomento del tasso di interesse individuato per relationeme sul tasso di interesse indeterminato si V. anche https://www.bancheepoteri.it/2019/07/15/fido-di-fatto-e-specifica-determinazione-del-tasso-dinteresse/https://www.bancheepoteri.it/2019/07/08/lindeterminatezza-del-tasso-dinteresse-quale-causa-di-nullita-parziale-del-contratto-ai-sensi-dellart-1346-c-c/

Per tali motivi, la Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dalla banca, condannandola al pagamento delle spese del giudizio.

Scarica >> Cass. Civ. sez. 1°, Sent. n. 26779 del 21.10.2019