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Proprietario: Avv. Vincenzo Cancrini
Ultimo aggiornamento: 19-02-2019 17:06
Corte di Appello di Roma sentenza n. 5837 del 30/09/2016
Conto corrente bancario – nullità rilevabile d’ufficio della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione del tasso debitore – nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori – ricalcolo del rapporto al tasso sostitutivo dell’art. 117, 7° comma TUB, senza alcuna capitalizzazione – inutilità o inefficacia della transazione non novativa frutto di errore – l’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi da luogo al risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – il danno morale è in re ipsa e va liquidato equitativamente in base alla persistenza nel tempo del pregiudizio e avuto riguardo all’importo ingiustamente segnalato
La clausola di un contratto di conto corrente che prevede la determinazione del tasso debitore con rinvio agli usi su piazza è nulla e la nullità è rilevabile d’ufficio. Parimenti nulla è la clausola di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori. Le suddette nullità legittimano il ricalcolo del conto corrente applicando il tasso legale di favore per il correntista di cui all’art. 117 7° comma TUB ed escludendo qualsiasi capitalizzazione degli interessi.
Ove il correntista, ignaro delle predette nullità, si sia accordato con la banca per il pagamento di somme sensibilmente superiori a quelle dovute, la transazione conclusa ha natura di transazione non novativa se, in caso di inadempimento del correntista, prevede la riviviscenza del rapporto originario e deve intendersi il frutto di un errore e in quanto tale inutile o inefficace, non valendo a sanare alcunché in relazione a rapporti inesistenti o parzialmente inesistenti, quali – appunto – quelli frutto di errore.
Spetta al correntista la restituzione delle somme indebitamente versate in forza della transazione inefficace, nonché le somme versate in forza di un rapporto di mutuo tutte le volte che è risultato superato il tasso soglia dalla somma degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori (usurarietà sopravvenuta).
L’illegittima segnalazione del correntista alla Centrale Rischi provoca un grave pregiudizio al debitore sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale (Cfr. Cass. n. 15609/2014). In tali casi il danno morale è in re ipsa ed affligge sempre il cliente (anche se persona giuridica) che si vede ridurre gli affidamenti e precludere il ricorso al credito a causa della non meritata immagine di “cattivo pagatore”. Tale danno va liquidato equitativamente (Cfr. Cass. n. 22061/2008) e determinato alla luce della persistenza nel tempo del pregiudizio sulla base dell’importo ingiustamente segnalato a sofferenza.